PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1.All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il Consiglio regionale è così composto:

          a) da quattordici a ventiquattro consiglieri nelle regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;

          b) da ventidue a trentadue consiglieri nelle regioni con popolazione fino a tre milioni di abitanti;

          c) da trenta a quaranta consiglieri nelle regioni con popolazione fino a cinque milioni di abitanti;

          d) da trentotto a quarantotto consiglieri nelle regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;

          e) da cinquantaquattro a sessantaquattro consiglieri nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti».

Art. 2.

      1. Nelle regioni che non abbiano adeguato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la composizione numerica dei rispettivi consigli ai parametri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 121, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni successive a tale data, la composizione numerica del consiglio è pari al numero minimo stabilito, per ciascuna fascia demografica, dal medesimo terzo comma dell'articolo 121 della Costituzione.